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Comune di Forni Avoltri
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Descrizione | Questo procedimento si utilizza quando è necessario autenticare una firma o una copia rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 18 del T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. La persona che richiede l'autenticazione della firma deve recarsi personalmente presso l'ufficio comunale, portando con sé un documento di riconoscimento. Nel caso di richiesta di autenticazione di copia è necessario portare con sé sia l'originale che la fotocopia del documento da autenticare. Le autenticazioni sono soggette all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione che il richiedente deve specificare con esattezza. Riferimento normativo: articoli 21 e 18 del T.U. 445/2000 |
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria | Servizio Affari Generali |
Ufficio del procedimento e modalità per ottenere informazioni | Servizi Demografici |
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (se diverso) | |
Termine per la conclusione (giorni) | contestuale |
Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato oppure con il silenzio-assenso dell'amministrazione? | no |
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | - |
link al servizio on line | non è prevista la presentazione di domanda on-line |
Pagamenti | marca da bollo da € 16,00 + diritti di segreteria 0,52 € |
AUTENTICAZIONE DI FIRME : IN QUALI CASI È PREVISTA
L'autenticazione della firma può essere fatta solo su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che vengono presentate a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o da gestori o esercenti di pubblici servizi. In questi casi infatti istanze o dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure presentate unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
AUTENTICAZIONE DI FIRME: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE
L'autenticazione può essere fatta, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, anche che da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
AUTENTICAZIONE DI COPIE: VALIDITÀ
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti, possono a tutti gli effetti sostituire gli originali, purché siano ottenute con procedimenti che diano garanzia di fedeltà e durata. In alcuni casi l'autenticazione delle copie può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
AUTENTICAZIONE DI COPIE: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE
L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale è prodotto il documento, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
Quando la copia autentica di un documento deve essere presentata ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DELL'UFFICIO