Il servizio viene erogato in convenzione con la Comunità di montagna della Carnia, clicca qui per aprire la pagina del Servizio associato tributi
Martedì: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 Giovedì: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Piano 2
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Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi da 816 a 847 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Sostituisce pertanto i seguenti prelievi:
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il presupposto del canone è:
Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione del suolo pubblico all’uso della collettività per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore; sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all’anno, anche se periodiche. Sono, in ogni caso, sempre considerate temporanee le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili;
b) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile autorizzate per più anni e comunque per un periodo non inferiore all’anno solare, sono temporanee quelle di durata inferiore all’anno solare.
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal regolamento comunale o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
Il servizio è gestito dall'Ufficio Tributi della Comunità di montagna della Carnia.
Chiunque intende occupare il suolo pubblico o diffondere messaggi pubblicitari deve inoltrare apposita istanza in marca da bollo da €. 16,00 (con allegata altra marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione/concessione) all’Ufficio competente.
In particolare:
Per informazioni, prenotazione spazi affissionali, materiale esecuzione delle pubbliche affissioni e timbratura delle locandine:
Per il solo recapito dei manifesti:
Orario: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.30.
In base alle proprie esigenze è necessario compilare la modulistica disponibile di riferimento.
Altro
I Regolamenti e le Delibere di approvazione della tariffe sono consultabili presso l’albo pretorio online del Comune interessato dall’occupazione/diffusione.
Il canone è così determinato:
Chiunque intende occupare il suolo pubblico o diffondere messaggi pubblicitari deve inoltrare apposita istanza in marca da bollo da €. 16,00 (con allegata altra marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione/concessione) all’Ufficio competente.
Agevolazioni e maggiorazioni
Le eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dalla legge (Legge 27/12/2019, n. 160 art. 1, commi da 816 a 847) e dal Regolamento comunale del Comune interessato dall’occupazione/diffusione.
La domanda, a pena di improcedibilità, dovrà essere presentata:
La scadenza di pagamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie e occupazioni permanenti è il 30 aprile di ogni anno di riferimento.
Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo.
Per le esposizioni pubblicitarie e occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/concessione o della presentazione della dichiarazione, se prevista per la specifica tipologia di mezzo pubblicitario.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Non sono presenti ulteriori informazioni rilevanti.
Leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio