Il servizio viene erogato in convenzione con la Comunità di montagna della Carnia, clicca qui per aprire la pagina del Servizio associato tributi
Martedì: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 Giovedì: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Piano 2
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A decorrere dall’1 gennaio 2023 è stata istituita l’ILIA (l’imposta locale immobiliare autonoma ) disciplinata dalla Legge Regionale 17 del 14/11/2022 . La stessa sostituisce nel territorio regionale l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati , terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
L'ILIA è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili) con l’esclusione dell’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze.
Deve essere versata dai possessori di immobili ovvero:
Non è dovuta l’ILIA sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze, ove:
Sono invece assoggettate all'ILIA le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e le relative pertinenze.
Sono considerate abitazioni principali anche (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 4, comma 1, lettera b):
Fabbricati strumentali all'attività economica
La Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 3, comma 1, lettera b) ha introdotto, rispetto all’IMU, una nuova fattispecie impositiva: il fabbricato strumentale all’attività economica per il quale il Comune potrebbe avere deliberato un’apposita aliquota (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 9, comma 7).
Ai fini ILIA, per fabbricato strumentale all’attività economica si deve intendere il fabbricato, ovvero l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
Detta fattispecie è caratterizzata:
Inoltre, sempre per l’anno 2023 rimane ferma la facoltà per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.
Il servizio è gestito dall'Ufficio Tributi della Comunità di montagna della Carnia.
L’ufficio ha potenziato i servizi on-line garantendo ai cittadini la possibilità di poter affrontare tutte le dovute procedure anche da casa.
Tramite SPID o carta d’identità elettronica si può accedere alla propria situazione tributaria e ai modelli F24 da utilizzare per il pagamento. Per accedere al servizio online:
Accedi al portale regionale dei servizi per cunsultare la tua posizione
Per calcolare l’ILIA da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà così determinata:
a) la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 7)
Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile ILIA: €. 76.352,64 x l'aliquota deliberata dal Comune.
b) la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
c) i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.
Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni (accedi alla pagina da cui eseguire il calcolo).
Contattare l'Ufficio tributario comune per ottenere informazioni. E' possibile presentare apposita istanza su modello a disposizione presso l'ufficio tributi o scaricabile dal sito dell'Ente.
Accedi alla relativa pagina per consultare la modulistica scaricabile.
Per la consultazione dei dati catastali, relativi agli immobili, è possibile usufruire del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Accedi alla pagina per effettuare le visure catastali
Per ulteriori informazioni contatta l'Ufficio Tributi.
Comunicazione
Provvedimento finaleAltro
DescrizioneSi ottempera ad un obbligo di legge.
In base alla propria posizione contributiva.
Le Delibere delle aliquote e i Regolamenti sono consultabili utilizzando questo link oppure accedendo al sito www.finanze.it nella sezione Fiscalità regionale e locale.
L’ILIA può essere versata, per l’anno in corso, in due rate:
oppure
Chi non ha versato l'ILIA nei termini previsti può effettuare il ravvedimento operoso accedendo alla seguente pagina per effettuare il calcolo.
Il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione dell’imposta dovuta e non versata, della sanzione e degli interessi legali calcolati giornalmente.
Per il calcolo del ravvedimento operoso si può prendere contatti anche con l'Ufficio tributario comune con sede a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944, n. 15, tramite e-mail all'indirizzo tributi@carnia.comunitafvg.it.
Il ravvedimento operoso, per omesso, parziale o ritardato versamento, può essere di quattro tipi:
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ricorso alla alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Udine.
L.R. 17 anno 2022
Normativa ulterioreRegolamento per la disciplina dell'imposta LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). Delibera delle aliquote ILIA.
Tipo avvioIstanza di parte
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Termini e condizioni di servizio