A chi è rivolto

L'ILIA è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili) con l’esclusione dell’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze.

Deve essere versata dai possessori di immobili ovvero:

  • dal proprietario
  • dal titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli (salvo si tratti di abitazione principale);
  • dal concessionario di aree demaniali;
  • dal locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Non è dovuta l’ILIA sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze, ove:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono invece assoggettate all'ILIA le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e le relative pertinenze.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 4, comma 1, lettera b):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo comune (art. 15, comma 1, lettera f, LR 17/2022), l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare (verificare sul Regolamento comunale).


Fabbricati strumentali all'attività economica

La Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 3, comma 1, lettera b) ha introdotto, rispetto all’IMU, una nuova fattispecie impositiva: il fabbricato strumentale all’attività economica per il quale il Comune potrebbe avere deliberato un’apposita aliquota (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 9, comma 7).

Ai fini ILIA, per fabbricato strumentale all’attività economica si deve intendere il fabbricato, ovvero l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Detta fattispecie è caratterizzata:

  1. dall’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale;
  2. dalla coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.
    Con riferimento esclusivo all’anno 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
    a) A/10 – uffici e studi privati
    b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi;
    c) gruppo catastale B – salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 11 LR 17/2022;
    d) C/1 – negozi e botteghe
        C/3 – laboratori per arti e mestieri
        C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
    e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10).

Inoltre, sempre per l’anno 2023 rimane ferma la facoltà per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

Descrizione

Il servizio è gestito dall'Ufficio Tributi della Comunità di montagna della Carnia.

Consulta la tua posizione:

L’ufficio ha potenziato i servizi on-line garantendo ai cittadini la possibilità di poter affrontare tutte le dovute procedure anche da casa.
Tramite SPID o carta d’identità elettronica si può accedere alla propria situazione tributaria e ai modelli F24 da utilizzare per il pagamento. Per accedere al servizio online:

  • aprire il portale (vedi link qui sotto);
  • digitare il Comune;
  • scorrere fino alla categoria CASA;
  • selezionare Tassa sulla proprietà della casa (IMU/TASI).

Accedi al portale regionale dei servizi per cunsultare la tua posizione

Come fare

Per calcolare l’ILIA da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà  così determinata:

a) la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 7)

Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile ILIA: €. 76.352,64 x l'aliquota deliberata dal Comune.

b) la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

c) i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.

Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni (accedi alla pagina da cui eseguire il calcolo).


Contattare l'Ufficio tributario comune per ottenere informazioni. E' possibile presentare apposita istanza su modello a disposizione presso l'ufficio tributi o scaricabile dal sito dell'Ente.

Cosa serve

Modulistica:

Accedi alla relativa pagina per consultare la modulistica scaricabile.

Dati catastali:

Per la consultazione dei dati catastali, relativi agli immobili, è possibile usufruire del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Accedi alla pagina per effettuare le visure catastali

Per ulteriori informazioni contatta l'Ufficio Tributi.

Cosa si ottiene

Tipo conclusione

Comunicazione

Provvedimento finale

Altro

Descrizione

Si ottempera ad un obbligo di legge.

Quanto Costa

In base alla propria posizione contributiva.

Le Delibere delle aliquote e i Regolamenti sono consultabili utilizzando questo link oppure accedendo al sito www.finanze.it nella sezione Fiscalità regionale e locale.

Tempi e scadenze

L’ILIA può essere versata, per l’anno in corso, in due rate:

  • acconto: entro il 16 giugno
  • saldo: entro il 16 dicembre

oppure

  • in soluzione unica: entro il 16 giugno

Chi non ha versato l'ILIA nei termini previsti può effettuare il ravvedimento operoso accedendo alla seguente pagina per effettuare il calcolo.

Il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione dell’imposta dovuta e non versata, della sanzione e degli interessi legali calcolati giornalmente.

Per il calcolo del ravvedimento operoso si può prendere contatti anche con l'Ufficio tributario comune con sede a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944, n. 15, tramite e-mail all'indirizzo tributi@carnia.comunitafvg.it.

Il ravvedimento operoso, per omesso, parziale o ritardato versamento, può essere di quattro tipi:

  • Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
  • Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la sanzione è pari al 1,5%.
  • Il "ravvedimento intermedio" che può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza. In questo caso la sanzione è pari al 1,67%.
  • Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il novantesimo giorno ed entro un anno la sanzione si riduce ad 1/8 del 30% e quindi è pari al 3,75%. Oltre un anno ed entro due anni dall’omissione la sanzione è del 4,29% (1/7 del 30%). Oltre due anni dalla violazione la sanzione è del 5% (1/6 del 30%).

30giorni

Entro 30 giorni

Accedi al servizio

L'ILIA è un’imposta in autoliquidazione, pertanto il contribuente dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello di pagamento autonomamente.

Accedi alla relativa pagina per procedere al calcolo

Il pagamento deve essere eseguito alle scadenze previste utilizzando il modello F24 presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, le rivendite di tabaccai autorizzati o tramite home banking.

Accedi alla relativa pagina per compilare il modello F24

Per effettuare il versamento, il modello F24 dovrà essere compilato in ogni sua parte, con l’avvertenza di compilare un rigo per ogni Comune ove si posseggono gli immobili e, in ogni caso, per ogni singolo codice.

In particolare, dovranno essere indicati:

  • il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l'anno di riferimento
  • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l'importo dovuto.


Per i soggetti residenti all'estero è possibile effettuare il versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune presso il quale sono ubicati gli immobili indicando nella causale: ILIA – acconto/saldo anno – codice fiscale del soggetto per il quale il versamento viene eseguito.

In via collaborativa, entro il mese di maggio, l’Ufficio tributario comune trasmette ai contribuenti, i modelli di pagamento precompilati, corredati dal prospetto riepilogativo degli immobili, utili per il versamento dell’IMU. I contribuenti che si sono iscritti al servizio riceveranno l’avviso di pagamento direttamente tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato. Per i restanti contribuenti la consegna avverrà tramite posta ordinaria.

Link alla pagina dedicata a PagoPA per effettuare i pagamenti

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela

Ricorso alla alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Udine.

Normativa costitutiva

L.R. 17 anno 2022

Normativa ulteriore

Regolamento per la disciplina dell'imposta LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). Delibera delle aliquote ILIA.

Tipo avvio

Istanza di parte

Titolari potere sostitutivo

Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso d’inerzia non si applicano ai procedimenti tributari ai sensi dell’art. 1, co.2, del DL 5/2012, convertito con L. 04 aprile 2012 n. 35.

Condizioni di servizio

Leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Persona

Cossalter Barbara

Responsabile di procedimento

Mail: tributi@carnia.comunitafvg.it

Telefono: +390433 487711

Unità Organizzativa responsabile

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