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Piano 1
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Chi intende sposarsi in Italia, con rito civile o religioso, deve richiedere la pubblicazione di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. lo/la sposo/a cittadino/ straniero/a deve presentare il nulla-osta dell'Autorità Consolare di appartenenza
Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario (cattolico avente effetti civili) o religioso, secondo un culto acattolico ammesso nello Stato italiano
Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte di due persone maggiorenni, di sesso diverso, affinché chi ne abbia interesse e sia legittimato dalla legge (artt. 102 e ss. del codice civile (c.c.) e 59 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 (dPR 396/2000)) possa opporsi alla celebrazione, nel solo caso in cui sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio (previsti dagli artt. da 84 a 89 del c.c.).
Al fine della celebrazione del matrimonio sul territorio italiano, essa è obbligatoria per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cittadinanza posseduta (italiana o straniera), residenti in Italia o, in caso di stranieri, anche solamente ivi domiciliati o, in caso di cittadini italiani, anche se residenti all’estero; la stessa deve essere richiesta dagli sposi all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza di uno di loro e viene eseguita nei comuni di residenza di entrambi gli sposi.
In caso di cittadini italiani residenti all’estero, viene richiesta ed eseguita presso il competente Consolato italiano (artt. 93, 94, 96 c.c., 53 dPR 396/2000 e 13 e 14 del decreto legislativo n. 71/2011).
Per chiedere la pubblicazione di matrimonio è obbligatorio prendere appuntamento con l'ufficiale di stato civile.
Nel giorno fissato per le pubblicazioni gli sposi si presenteranno, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:
Tutta la restante documentazione sarà acquisita d’ufficio perché già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Per avviare la procedura on line:
SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Documenti da allegare:
Per i cittadini non italiani: essi devono altresì produrre la dichiarazione circa il nulla osta al matrimonio, prevista dall’art. 116 co 1 del c.c. e rilasciata dall’autorità diplomatico o consolare in Italia del loro Paese di cittadinanza, ove previsto, munita di legalizzazione prefettizia; ovvero, per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, il certificato di capacità matrimoniale esente da legalizzazione;
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.essi devono altresì produrre la richiesta di fare la pubblicazione di matrimonio avanzata dal Parroco celebrante (cfr. art. 6 legge 847/1929)
Per i cittadini che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159/1929: essi devono produrre la lettera di disponibilità alla celebrazione del matrimonio di un Ministro del proprio culto, munito dell’autorizzazione governativa della sua nomina all’esercizio del suo Ministero, corredata dalla copia per immagine ben definita in pdf o cartacea di un suo valido documento d’identità e del decreto del Ministro dell’Interno dello Stato italiano che ha approvato la sua nomina a Ministro di culto;
Per i cittadini che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto dotato d’intesa e approvata con legge dallo Stato italiano: essi sono tenuti a comunicare la denominazione del loro culto dotato d’intesa e la legge di approvazione di tale intesa.
Per avviare la procedura, negli altri diversi casi previsti:
Oltre ai documenti da allegare nella procedura on line, gli sposi devono compilare il modello predisposto dall’ufficio di Stato civile debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa, ovvero sottoscritto con firma digitale o elettronica certificata.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pubblicazione
Provvedimento finaleAltro
DescrizioneLa redazione del verbale della richiesta, la pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
A seguito delle verifiche documentali eseguite dopo l’avvio della procedure e della sottoscrizione del processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio, fissato su appuntamento, l'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi, in ciascun comune o consolato italiano competente; all’esito delle affissioni delle pubblicazioni senza che alcuno abbia presentato opposizioni, l’autorizzazione al matrimonio sarà rilasciata non prima del 4 giorno successivo, dopo compiute tutte le pubblicazioni (artt. 55 dPR 396/2000 e 99 del c.c.).
I nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio dopo il rilascio della relativa autorizzazione.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la richiesta delle pubblicazioni e le verifiche documentali espletate dall’ufficio si considerano come non avvenute. Per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova richiesta di pubblicazione.
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
In caso di inerzia da parte del Comune è possibile presentare ricorso al Tribunale.
D.P.R. 396 anno 2000
Normativa ulterioreCodice Civile
Tipo avvioIstanza di parte
Segretario Comunale
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Termini e condizioni di servizio