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Comune di Forni Avoltri
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Descrizione | Dimostrazione del regolare soggiorno superiore a 3 mesi sul territorio italiano per i cittadini comunitari ed equiparati Riferimento normativo : decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 |
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria | Servizio Affari Generali |
Ufficio del procedimento e modalità per ottenere informazioni | Servizi Demografici |
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (se diverso) | |
Termine per la conclusione (giorni) | 30 |
Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato oppure con il silenzio-assenso dell'amministrazione? | no |
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | --- |
link al servizio on line | non è prevista la presentazione di domanda on-line |
Pagamenti | non previsti (salvo n. 2 marche da bollo da Euro 16,00) |
Il D.Lgs. 30/2007, in vigore dall’11 aprile 2007, recepisce la direttiva europea 2004/38/CE che all'art. 6, comma 1) prevede che: “I Cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità”.
Perciò: tutti i cittadini dell’Unione possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono solo possedere un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
La direttiva fissa poi le condizioni alle quali deve attenersi ciascun cittadino dell’Unione per soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di un altro Stato membro; in questo caso lo Stato ospitante richiede ai cittadini dell’Unione l’iscrizione presso le Autorità competenti, la “registrazione” anagrafica è quindi il requisito richiesto dal legislatore europeo come “condizione” di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari in uno dei Paesi U.E.
N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.
Un attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica è rilasciato immediatamente.
L'attestazione di regolarità del soggiorno ai sensi degli articoli 7, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 può essere richiesta contestualmente all'iscrizione anagrafica o successivamente e viene rilasciata alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.
L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale e il suo soggiorno non è più subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
CHI PUO' RICHIEDERE LE ATTESTAZIONI
Chi è iscritto o richiede l'iscrizione anagrafica nel comune.
L'iscrizione anagrafica é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere lavoratore subordinato o autonomo;
b) disporre per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale (vedi tabella in calce al modello di autocertificazione);
c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, da attestare con una dichiarazione, o con idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
d) essere familiare, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs.30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, che si trova nelle condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
QUANDO
- attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: rilascio contestuale alla richiesta di residenza;
- attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: richiesta all'atto dell'iscrizione anagrafica o successivamente, rilascio entro 90 gg dalla richiesta;
- attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: richiesta in qualsiasi momento per chi ha sogggiornato legalmente almeno da 5 anni sul territorio nazionale (nota bene: al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data dell'inizio di validità del titolo di soggiorno permesso o carta di soggiorno già posseduto dall'interessato), rilascio entro 30 gg dalla richiesta.
COME
La richiesta deve essere redatta utilizzando i moduli presenti in questa pagina, con i seguenti costi:
- attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: gratuito;
- attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: istanza in bollo da € 16,00 + marca da bollo da 16,00 euro;
- attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: istanza in bollo da € 16,00 + marca da bollo da 16,00 euro.
La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi: - direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento, all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico; - tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata); - tramite posta elettronica “semplice” all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c’è garanzia di ricevimento); - tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
Modulistica
- A1_Richiesta_verifica_regolarita_soggiorno.doc
- A_Dichiarazione_sostitutiva_risorse_economiche.doc
- B1_Richiesta_attestazione_permanente.doc
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DELL'UFFICIO