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Comune di Forni Avoltri
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Descrizione | I genitori hanno facoltà di dichiarare la nascita di un bambino nel proprio Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune. La dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita presentando l'originale dell'Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, la dichiarazione può essere fatta all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza della madre, salvo un diverso accordo fra i genitori. Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato. Se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome. Il neonato assumerà il cognome del padre a meno che non vi sia accordo per aggiungere il cognome della madre a quello del padre. Nel caso di bambino nato morto o bambino nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione è resa esclusivamente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita. Riferimento normativo: D.P.R. 03/11/2000 n. 396 |
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria | Servizio Affari Generali |
Ufficio del procedimento e modalità per ottenere informazioni | Servizi Demografici |
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (se diverso) | |
Termine per la conclusione (giorni) | contestuale |
Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato oppure con il silenzio-assenso dell'amministrazione? | no |
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | --- |
link al servizio on line | non è prevista la presentazione di domanda on-line |
Pagamenti | non previsti |
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DELL'UFFICIO