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Comune di Forni Avoltri
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Descrizione | L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Riferimento normativo: Legge 162/2014 articolo 12 |
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria | Servizio Affari Generali |
Ufficio del procedimento e modalità per ottenere informazioni | Servizi Demografici |
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (se diverso) | |
Termine per la conclusione (giorni) | 45 giorni |
Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato oppure con il silenzio-assenso dell'amministrazione? | no |
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | - |
link al servizio on line | non è prevista la presentazione di domanda on-line |
Pagamenti | 16 euro |
Moduli
Comunicazione dei dati necessari al procedimento (allegare modulo demografico 5)
I coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio alle condizioni indicate nel modulo di richiesta.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- residenza di uno dei coniugi.
Per il primo incontro è necessario fissare un appuntamento, in tale occasione verrà stabilita la data tassativa in cui i coniugi dovranno ripresentarsi all'Ufficio di Stato Civile per confermare le decisioni prese. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato infatti previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:
- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento, all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- tramite posta elettronica “semplice” all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c’è garanzia di ricevimento);
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DELL'UFFICIO